Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati  (Legge sugli avvocati, LLCA); RS 935.61

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Art. 36 Diritto transitorio
  
I titolari di patenti di avvocato rilasciate conformemente al diritto cantonale previgente sono iscritti in un registro cantonale se avrebbero potuto ottenere un’autorizzazione di esercitare negli altri Cantoni in virtù dell’articolo 196 numero 5 della Costituzione federale.